Con la risposta a interpello 3.3.2025 n. 60, l'Agenzia delle Entrate ha analizzato il caso in cui siano stati sostenuti oneri accessori, non preventivabili originariamente, nel periodo successivo alla prenotazione relativa all'acquisto del bene 4.0.
Nello specifico caso in esame:
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sul costo del primo macchinario (realizzato nel 2022 ma con prenotazione avvenuta nel 2021), si applica il credito d'imposta di cui all'art. 1 co. 1056 della L. 178/2020 (50% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro);
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sul secondo macchinario (senza alcuna prenotazione) e sugli oneri accessori sostenuti nel 2022, si applica il credito d'imposta di cui all'art. 1 co. 1057 della L. 178/2020 (40% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro).
Secondo l'Agenzia delle Entrate, i chiarimenti forniti nelle risposte 30.1.2019 relativi al caso in cui l'acconto corrisposto dovesse rivelarsi ex post inferiore al limite minimo previsto dalla norma (20%) in conseguenza, ad esempio, di una successiva revisione in aumento del costo originariamente pattuito, sono applicabili anche qualora la prenotazione del bene "4.0" sia avvenuta entro il 31.12.2021 con effettuazione degli investimenti entro il 31.12.2022 e con acconto inferiore al minimo ex post per effetto degli oneri accessori di diretta imputazione.