L'Agenzia delle Entrate individua il trattamento fiscale da riservare agli interessi da ravvedimento speciale versati da un professionista ai sensi dell'art. 1 co. 174-178 della L. 197/2022.
In mancanza di una previsione specifica, gli interessi in parola sono qualificati, in base alla disciplina ordinaria di cui all'art. 13 co. 2 del DLgs. 472/97, come interessi moratori, in quanto originati dal ritardato pagamento di imposte; ad avviso dell'Agenzia, tale qualifica pone gli interessi medesimi in condizione di accessorietà rispetto all'obbligazione principale (rappresentata dal pagamento del tributo), con la conseguenza che agli stessi si applica il medesimo trattamento fiscale.
Nel caso di specie, ad avviso dell'Agenzia, l'indeducibilità delle imposte ravvedute (IRPEF, addizionali all'IRPEF e IRAP) comporta l'indeducibilità degli interessi moratori versati, quali oneri accessori alle predette imposte.