Notizia

Prospetto riepilogativo - Permanenza dell'obbligo di redazione - Profili critici

Pubblicato il 03 marzo 2025 Sole24Ore, Eutekne

Nella versione attuale dell'art. 93 del TUIR non è stata riprodotta la disposizione contenuta nel previgente co. 6 secondo la quale alla dichiarazione dei redditi doveva essere allegato un prospetto che riportasse gli elementi identificativi di ciascuna commessa in corso.
Nonostante detto obbligo di allegazione dovesse ritenersi implicitamente abrogato a seguito della riformulazione degli artt. 3 e 5 del DPR 600/73 ad opera del DLgs. 241/97, la disposizione era stata interpretata nel senso che il prospetto andava comunque redatto e conservato per essere esibito su richiesta degli organi verificatori (in questo senso, anche le istruzioni alla dichiarazione dei redditi degli scorsi anni).
In assenza di ulteriori indicazioni, ci si domanda se la mancata riproposizione della disposizione in commento debba essere intesa come soppressione dell'obbligo di predisporre il prospetto, la cui compilazione, con riferimento alle commesse pluriennali iniziate dal 2024, avrebbe al più carattere facoltativo.
A favore dell'abolizione sembrano deporre le bozze delle istruzioni ai modelli REDDITI 2025, dalle quali è stata espunta l'affermazione secondo la quale "ai soggetti che valutano le rimanenze ai sensi dell'art. 93 del TUIR, è fatto obbligo di predisporre e conservare, distintamente per ciascuna opera, fornitura o servizio, un prospetto recante gli estremi del contratto, delle generalità e della residenza del committente, della scadenza prevista, degli elementi tenuti a base per la valutazione e della loro collocazione nei conti dell'impresa".

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 16 giugno 2026
Mod. 730/2026

Per le dichiarazioni presentate al CAF / professionista abilitato entro il 31.5:consegna al dipendente / pensionato / collaboratore del mod. 730 e del prospetto di liquidazione mod. 730-3;invio telema...

Scadenza del 16 giugno 2026
Iva Liquidazione mensile

Liquidazione IVA riferita al mese di maggio e versamento dell’imposta dovuta. 

Scadenza del 16 giugno 2026
Irpef Ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate a maggio relative a redditi di lavoro ,dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001). 

Scadenza del 16 giugno 2026
Irpef Ritenute alla fonte su redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a maggio per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).