L'art. 177-ter del TUIR dispone la disapplicazione delle norme antielusive di cui agli artt. 84, 172 e 173 "per le perdite conseguite in periodi di imposta nei quali le società partecipanti alle operazioni (…) erano già appartenenti allo stesso gruppo", nonché "per le perdite conseguite antecedentemente per le quali abbiano trovato applicazione, all'atto dell'ingresso nel gruppo della società a cui si riferiscono, o successivamente, i limiti al riporto delle perdite e le condizioni di utilizzo previsti dai citati articoli".
In caso di acquisizione del controllo senza cambiamento dell'attività principale, il co. 2 lett. a) dell'art. 177-ter del TUIR prevede un'ulteriore operazione straordinaria infragruppo, ossia il conferimento di azienda nella società in perdita, che sarebbe idonea a far scattare i test dell'art. 84 anche se effettuata oltre il decorso del periodo di osservazione individuato dallo stesso art. 84 (due anni dal trasferimento del controllo). Al riguardo, la Relazione illustrativa all'art. 15 del DLgs. 192/2024 (che ha introdotto l'art. 177-ter) ha chiarito che le regole per individuare l'anzianità di gruppo di ciascuna società "dovrebbero rilevare anche qualora le società interessate dalle operazioni di riorganizzazione aziendale non abbiano conseguito perdite fiscali".
Seguendo questa impostazione, l'Autore rileva che si arriverebbe a sottoporre ai test dell'art. 84 (vitalità e limite del patrimonio netto) il caso di una società in perdita da sempre appartenente allo stesso gruppo societario (quindi non oggetto di un trasferimento di controllo) che riceve un conferimento di azienda (in qualsiasi momento) da un'altra società in utile che è entrata nel gruppo in un periodo di imposta successivo al realizzo delle perdite.