L'art. 109 co. 5 del TUIR sancisce il principio di indeducibilità dei costi direttamente connessi con la cessione della partecipazione esente in applicazione della pex (art. 87 del TUIR).
Secondo la risposta a interpello dell'Agenzia delle Entrate n. 94/2023, per "costi specificamente inerenti alla cessione si devono intendere gli "oneri accessori sostenuti in occasione della cessione della partecipazione (ad esempio, spese notarili, spese per perizie tecniche ed estimative, provvigioni dovute agli intermediari, ecc.)" e gli "altri eventuali oneri che siano specificamente e non solo «indistintamente» collegati alla realizzazione della plusvalenza esente".
Ad avviso dell'Autore, eventuali spese sostenute dal cedente per consulenze fiscali volte a confermare la sussistenza dei requisiti per l'esenzione in caso di realizzo della plusvalenza, per due diligence volte a mappare gli eventuali rischi fiscali, legali e di altra natura insiti nel patrimonio societario sottostante alla partecipazione, o per stimare il valore del patrimonio societario sottostante alla partecipazione, andrebbero distinte in base a quanto risulta dall'incarico conferito dal cedente al prestatore. In particolare, si deve distinguere tra:
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compensi che il cedente riconosce, per la prestazione funzionale alla cessione, da parte sua, della partecipazione, a prescindere dal fatto che in concreto si verifichi la cessione della partecipazione (deducibili);
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compensi che il cedente riconosce, per la prestazione funzionale alla cessione, da parte sua, della partecipazione, solo nella misura in cui la cessione della partecipazione si verifichi in concreto (indeducibili).