Gli interventi che possono beneficiare della detrazione superbonus di cui all'art. 119 del DL 34/2020 secondo la "speciale disciplina eventi sismici di cui al co. 8-ter dell'art. 119" continuano a beneficiare della detrazione nella misura del 110% sulle spese sostenute sino alla fine del 2025.
Relativamente a detti interventi, è possibile optare per cessione/sconto, di cui all'art. 121 del DL 34/2020, anche sulle spese detraibili sostenute dopo il 30.3.2024, nonostante la sopravvenuta abrogazione del co. 3-quater dell'art. 2 del DL 11/2023, purché sussistano le condizioni per rientrare nella disciplina transitoria di cui al co. 3 dell'art. 1 del DL 39/2024, oppure, limitatamente agli interventi relativi agli immobili danneggiati da eventi sismici nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, anche qualora non sussistano condizioni per accedere alla disciplina transitoria di cui al co. 3 dell'art. 1 del DL 39/2024, ma l'intervento rientri nel "contingente" di 400 milioni di cui alla norma derogatoria inserita al co. 3-ter1 dell'art. 2 del DL 11/2023 dall'art. 1 del DL 39/2024.