In risposta al question time n. 5-03655, il Ministero delle Finanze ha affermato che l'imposta di bollo del 2 per mille sui prodotti finanziari (art. 13 co. 2-ter della Tariffa, allegata al DPR 642/72), applicabile in relazione alle comunicazioni periodiche alla clientela, che trova applicazione anche a quelle relative alle criptoattività, è dovuta con la misura minima di 1 euro anche se il controvalore in euro sia inferiore alla soglia di 1 euro durante tutta la durata dell'anno. La questione presenta rilevante impatto pratico, ove si consideri il fatto che gli operatori che prestano servizi di valuta virtuale o di portafoglio digitale sono tenuti a versare l'imposta di bollo all'Agenzia delle Entrate per conto della clientela.
In base al tenore letterale dell'art. 13 co. 2-ter, l'imposta è dovuta anche ove la comunicazione alla clientela non sia materialmente inoltrata, in quanto la si considera comunque inviata una volta l'anno e, quindi (esclusi i casi in cui l'imposta non è dovuta), resta confermata la debenza dell'imposta minima di 1 euro.