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Nesso di collegamento - Non necessarietà (risposta interpello Agenzia Entrate 6.3.2025 n. 66)

Pubblicato il 07 marzo 2025 Sole24Ore, Eutekne

La risposta ad interpello Agenzia delle Entrate 6.3.2025 n. 66 riguarda un cittadino italiano residente all'estero da dicembre 2020 e assunto da aprile 2025 in Italia presso un datore di lavoro diverso da quello estero. Il trasferimento in Italia è avvenuto però nei primi mesi del 2025 durante i quali la persona continuava a lavorare, da remoto in Italia, per il datore di lavoro estero.
Considerato che, nel caso prospettato, la persona è stata residente all'estero per quattro periodi di imposta, l'attività svolta in smart working in Italia nei primi mesi del 2025 non origina reddito agevolato ai sensi dell'art. 5 del DLgs. 209/2023, mancando il requisito della residenza estera rafforzata di cui all'art. 5 co. 1 lett. b).
Ciò non preclude però la possibilità di beneficiare del nuovo regime degli impatriati con riferimento al reddito prodotto da aprile 2025 alle dipendenze del nuovo datore di lavoro, risultando, in tal caso, integrato il requisito della residenza estera per il periodo standard di tre anni.
Secondo l'Agenzia, ai fini in esame, "non è più necessario verificare la sussistenza di un collegamento ''funzionale'' tra il trasferimento della residenza fiscale in Italia e l'inizio di un'attività lavorativa dalla quale derivi un reddito agevolabile, prodotto in Italia"; i requisiti per la fruizione del regime agevolativo possono, infatti, maturare anche successivamente all'impatrio.

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