Notizia

Nesso di collegamento - Non necessarietà (risposta interpello Agenzia Entrate 6.3.2025 n. 66)

Pubblicato il 07 marzo 2025 Sole24Ore, Eutekne

La risposta ad interpello Agenzia delle Entrate 6.3.2025 n. 66 riguarda un cittadino italiano residente all'estero da dicembre 2020 e assunto da aprile 2025 in Italia presso un datore di lavoro diverso da quello estero. Il trasferimento in Italia è avvenuto però nei primi mesi del 2025 durante i quali la persona continuava a lavorare, da remoto in Italia, per il datore di lavoro estero.
Considerato che, nel caso prospettato, la persona è stata residente all'estero per quattro periodi di imposta, l'attività svolta in smart working in Italia nei primi mesi del 2025 non origina reddito agevolato ai sensi dell'art. 5 del DLgs. 209/2023, mancando il requisito della residenza estera rafforzata di cui all'art. 5 co. 1 lett. b).
Ciò non preclude però la possibilità di beneficiare del nuovo regime degli impatriati con riferimento al reddito prodotto da aprile 2025 alle dipendenze del nuovo datore di lavoro, risultando, in tal caso, integrato il requisito della residenza estera per il periodo standard di tre anni.
Secondo l'Agenzia, ai fini in esame, "non è più necessario verificare la sussistenza di un collegamento ''funzionale'' tra il trasferimento della residenza fiscale in Italia e l'inizio di un'attività lavorativa dalla quale derivi un reddito agevolabile, prodotto in Italia"; i requisiti per la fruizione del regime agevolativo possono, infatti, maturare anche successivamente all'impatrio.

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 31 luglio 2025
Mod. REDDITI 2025 Mod. IRAP 2025 Diritto annuale CCIAA 2025

Società di capitali ed enti non commerciali (bilancio differito a 180 giorni)Termine entro il quale effettuare, per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare e che hanno...

Scadenza del 31 luglio 2025
Inps Dipendenti

Invio telematico del mod. UNI-EMENS contenente sia i dati contributivi che quelli retributivi relativi al mese di giugno. L’adempimento interessa anche i compensi corrisposti a collabo...

Scadenza del 31 luglio 2025
Iva credito trimestrale

Invio telematico all’Agenzia delle Entrate dell’istanza di rimborso / compensazione del credito IVA relativo al secondo trimestre, utilizzando il mod. IVA TR.

Scadenza del 31 luglio 2025
Iva Dichiarazione trimestrale e liquidazione OSS

Invio telematico della dichiarazione IVA OSS del secondo trimestre relativa alle vendite a distanza / prestazioni di servizi a consumatori finali UE da parte dei soggetti iscritti allo Sport...