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Scissione a beneficio di società già esistente - Riporto delle perdite - Novità del DLgs. 192/2024 (c.d. DLgs. di "Riforma dell'IRPEF e dell'IRES" attuativo della L. 111/2023)

Pubblicato il 13 marzo 2025 Sole24Ore, Eutekne

Il DLgs. 192/2024 ha ridefinito le modalità di riporto delle perdite nelle scissioni societarie, in attuazione dei principi della legge delega (L. 111/2023) e in coerenza con le modifiche apportate alla disciplina generale dell'art. 84 del TUIR.
Dunque le attuali disposizioni dell'art. 173 co. 10 del TUIR confermano che le perdite fiscali e le altre attività fiscali indicate sopra sono riportabili per le società beneficiarie con due limitazioni di legge, legate:
  • alla "vitalità" delle società partecipanti alla scissione;
  • all'ammontare del patrimonio netto (effettivo oppure contabile) del soggetto che riporta le perdite.
Come ha precisato la Relazione illustrativa al DLgs. 192/2024, in caso di scissione parziale (quindi non retrodatabile) le perdite interessate dalle limitazioni dell'art. 173 co. 10 del TUIR sono quelle "esistenti al termine dell'ultimo periodo d'imposta della società scissa, a nulla rilevando il periodo interinale intercorrente tra la data di chiusura di tale periodo d'imposta e la data di efficacia giuridica della scissione".
Da tale impostazione consegue che, in presenza di una scissione societaria non retrodatabile, la perdita del periodo "interinale" resta in capo alla scissa, il cui esercizio non è interrotto dalla scissione.
Pertanto, in questo caso le perdite fiscali del c.d. "periodo interinale" non possono essere oggetto delle limitazioni previste dall'art. 172 co. 7 del TUIR, in quanto restano nella disponibilità della scissa.

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