Con la circ. Min. Lavoro 26.3.2025 n. 5, è stato precisato che i comitati (artt. 39 - 42 c.c.) possono assumere la qualifica di ente del Terzo settore, iscrivendosi al RUNTS nella categoria residuale degli enti di carattere privato diversi dalle società, e acquisire la personalità giuridica tramite la procedura di cui all'art. 22 del DLgs. 117/2017, dotandosi di un patrimonio minimo di 30.000,00 euro.
A seguito dell'iscrizione nel RUNTS, i poteri che l'art. 42 c.c. conferisce all'autorità governativa in tema di devoluzione dei fondi nelle ipotesi di loro insufficienza per la realizzazione dello scopo originario, di scopo divenuto inattuabile, o, in caso di raggiungimento dello scopo, nel caso in cui risulti un residuo degli stessi, sono attribuiti all'ufficio del RUNTS territorialmente competente.