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Migliorie su beni di terzi - detraibilità - spettanza del rimborso – nozione di beni ammortizzabili (ris. Agenzia delle entrate 26.3.2025 n. 20)

Pubblicato il 28 marzo 2025 Sole24Ore, Eutekne

L'Agenzia delle Entrate, con la ris. 26.3.2025 n. 20, ha rivisto la propria interpretazione in merito alla nozione di "beni ammortizzabili" ai fini dell'accesso ai rimborsi IVA ex art. 30 co. 2 lett. c) del DPR633/72. È espressamente superato il contenuto della precedente ris. n. 179/2005 (§ 3). 
L'intervento segue la sentenza Cass. SS.UU. 13162/2024 con la quale è stato sancito che spetta il rimborso a prescindere dal requisito di ammortizzabilità dei beni ex art. 102 e 103 del TUIR, essendo necessario e sufficiente il nesso di strumentalità tra i beni oggetto dell'intervento eseguito e l'attività svolta dal soggetto passivo. L'Agenzia delle Entrate ha, quindi, affermato che l'accesso ai rimborsi IVA deve essere garantito ai soggetti passivi anche per l'esecuzione di opere su beni di terzi di cui abbiano il possesso a titolo diverso dalla proprietà (es. locazione, comodato) e su tutti i beni che non risultino "ammortizzabili" in senso stretto (secondo i canoni civilistico-reddituali), ma comunque destinati all'esercizio dell'attività per un periodo di tempo "medio-lungo", in qualità di beni strumentali.

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Soggetti che non beneficiano della proroga.Termine entro il quale effettuare i versamenti, con la maggiorazione dello 0,40%, relativi a:saldo IVA 2024 con maggiorazione dell’1,6% (0,4% per ...

Scadenza del 30 luglio 2025
Mod. REDDITI 2025 Società di capitali ed enti non commerciali

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Scadenza del 30 luglio 2025
Affrancamento “straordinario” riserve in sospensione d’imposta

Soggetti che non beneficiano della prorogaVersamento, con la maggiorazione dello 0,40%, prima rata imposta sostitutiva dovuta (10%) per l'affrancamento del saldo attivo di rivalutazione / fo...