È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 28.3.2025 n. 73 la L. 14.3.2025 n. 35, che sostituisce l'art. 2407c.c. in tema di responsabilità civile dei sindaci. La nuova disciplina stabilisce che, al di fuori delle ipotesi in cui hanno agito con dolo, anche nei casi in cui la revisione legale è esercitata dal collegio sindacale a norma dell'art. 2409-bis co. 2 c.c., i sindaci che violano i propri doveri sono responsabili per i danni cagionati alla società che ha conferito l'incarico, ai suoi soci, ai creditori e ai terzi nei limiti di un multiplo del compenso annuo percepito, secondo i seguenti scaglioni:
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per i compensi fino a 10.000 euro, quindici volte il compenso;
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per i compensi da 10.000 a 50.000 euro, dodici volte il compenso;
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per i compensi maggiori di 50.000 euro, dieci volte il compenso.
L'azione di responsabilità verso i sindaci si prescrive nel termine di cinque anni dal deposito della relazione di cui all'art. 2429 c.c. concernente l'esercizio in cui si è verificato il danno. La nuova disciplina, che sarà in vigore dal 12.4.2025, in assenza di differenti indicazioni espresse, è soggetta al principio generale secondo il quale "la legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo" (art. 11 delle "disposizioni sulla legge in generale").