La nota all'art. 10 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86, ha stabilito che anche gli acconti non soggetti ad IVA, come le caparre, versati al preliminare, scontano, alternativamente:
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l'imposta di registro con l'aliquota dello 0,5%;
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"la minore imposta applicabile per il contratto definitivo".
Secondo il Notariato, ne dovrebbe derivare che, ogni qual volta il definitivo risulti soggetto a registro fisso, in forza del principio di alternatività IVA-registro, l'imposta proporzionale di registro applicabile su caparre o acconti non possa essere applicata in misura più alta di 200,00 euro.
Tuttavia, con riferimento al contratto preliminare con caparra, relativo a un definitivo imponibile adiva, il software di registrazione del modello RAP sembra calcolare l'imposta proporzionale sulla caparra.