I soggetti che, per l'anno 2024, adottavano il regime forfetario e aderiscono al regime IVA ordinario dal 2025 non sono, in linea di principio, tenuti a presentare la dichiarazione IVA.
Tale dichiarazione è, però, dovuta da parte di coloro che sono usciti dal regime forfetario in corso d'anno, avendo superato la soglia di ricavi e compensi, pari a 100.000 euro.
I soggetti che erano in regime ordinario nel 2024 e che dal 2025 applicano il regime forfetario sono tenuti a presentare la dichiarazione IVA per il 2024, segnalando l'adesione al nuovo regime nel rigoVA14, barrando la casella "1".
Non è, invece, richiesta la compilazione del quadro VO della suddetta dichiarazione. Infatti, trattandosi di regime naturale, in presenza dei requisiti di legge, non è necessario esercitare alcuna opzione.
Il mutamento di regime fiscale può imporre al soggetto passivo l'obbligo di rettifica della detrazione ai sensi dell'art. 19-bis2 del DPR 633/72, con riferimento ad esempio ai beni e/o servizi non ancora utilizzati o ai beni ammortizzabili.