Il documento CNDCEC-FNC 31.3.2025 commenta il regime di realizzo controllato di cui al nuovo co. 2-ter dell'art. 177 del TUIR concernente il conferimento di partecipazioni possedute in società holding.
Per effetto delle modifiche effettuate dal D.lgs. 192/2024 per i conferimenti effettuati dal 31.12.2024, è stato abbandonato il c.d. approccio look through esteso a tutti i livelli partecipativi sottostanti alla holding oggetto di conferimento. In base al nuovo criterio rilevano solo le partecipazioni di cui sia titolare la holding e quelle in possesso delle subholding legate alla holding da un rapporto di controllo.
Inoltre, non è più necessario che tutte le partecipazioni da sottoporre a verifica, quelle di primo livello possedute dalla holding ovvero anche quelle dei livelli successivi in presenza di subholding controllate, siano partecipazioni qualificate. Per fruire del regime di realizzo controllato, è sufficiente che tale circostanza sia soddisfatta dalle partecipazioni il cui valore contabile rappresenti più della metà del totale dei valori contabili delle partecipazioni rilevanti ai fini della verifica.
In particolare, il documento afferma che, in base alla relazione illustrativa al D.lgs. 192/2024, il valore contabile della partecipazione nella subholding controllata deve essere neutralizzato e sostituito da quello delle partecipazioni possedute dalla subholding stessa, sebbene il primo valore possa risultare non coincidente con il secondo qualora la subholding risulti titolare anche di altri cespiti rispetto alle partecipazioni.