Ai fini IVA, occorre considerare che l'imposta assolta:
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sulle spese di rappresentanza, come definite ai fini delle imposte sul reddito, è indetraibile, salvo quelle sostenute per l'acquisto di beni di costo unitario non superiore a 50 euro (art. 19-bis1 co. 1 lett. h) del DPR 633/72);
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sulle spese di pubblicità e propaganda è detraibile, a condizione che sia soddisfatto il principio Générale di inerenza.
Per espressa previsione normativa, i criteri di qualificazione delle spese di rappresentanza valevoli per l'IVA sono quelli previsti ai fini delle imposte dirette, pertanto, occorre considerare il DM 19.11.2008. Quando una determinata spesa è qualificata come "di rappresentanza", ai sensi di tale disciplina, la detraibilità dell'IVA è preclusa, a prescindere dal fatto che, con riguardo alla determinazione del reddito, la deducibilità della medesima sia in tutto o in parte consentita (cfr. circ. Agenzia delle Entrate13.7.2009 n. 34, § 8).