Transazione da cui scaturiscono obblighi di pagamento - imposta proporzionale (risposta interpello agenzia delle entrate 1.4.2025 n. 85)
L'accordo transattivo per la chiusura di una lite giudiziale pendente in corte d'appello, il quale prevede la dazione di una somma all'avvocato di controparte a titolo di contributo per spese legali, sconta l’imposta di registro al 3%, in applicazione degli artt. 29 del DPR 131/86 e 9 Tariffa, Parte I, allegata al DPR 131/86, in quanto si tratta di un accordo che comporta un obbligo di pagamento.
La somma dovuta è esclusa dal campo di applicazione dell'IVA, in quanto non costituisce il corrispettivo di una prestazione di servizi resa nell'ambito di un rapporto contrattuale, posto che la parte che paga il contributo è estranea al rapporto di mandato professionale che lega l'avvocato (in favore del quale viene effettuato il versamento della somma di denaro) al committente