Assonime, con la circ. 3.4.2025 n. 7, ha analizzato la nuova disciplina prevista per la determinazione del fringe benefit relativo ai veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti ex art. 51 co. 4 lett. a) del TUIR, come modificato dall'art. 1 co. 48 della L. 207/2024.
La nuova regola di imposizione in base al tipo di alimentazione del veicolo si applicherebbe condizione che la stipula del contratto e l'assegnazione avvengano dall'1.1.2025 e che il veicolo non sia stato immatricolato in una data antecedente.
In assenza di una disciplina transitoria e nell'attesa di chiarimenti ufficiali, secondo Assonime la disciplina vigente al 31.12.2024 (tassazione in base all'inquinamento producibile dal veicolo) dovrebbe continuare ad operare, anche nei periodi di imposta successivi, per:
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i veicoli concessi in uso promiscuo con contratti stipulati dall'1.7.2020 al 31.12.2024 di veicoli immatricolati in tale intervallo temporale;
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i veicoli concessi in uso promiscuo con contratti stipulati dall'1.1.2025 di veicoli immatricolati precedentemente;
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i veicoli immatricolati dopo il 31.12.2024 la cui concessione in uso promiscuo era stata pattuita con contratti stipulati entro tale data.