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Transfer pricing - trattamento iva degli aggiustamenti di prezzo (conclusioni avvocato generale corte di giustizia ue 3.4.2025 causa c-726/23)

Pubblicato il 03 aprile 2025 Sole24Ore, Eutekne

Con le conclusioni relative alla causa C-726/23, l'Avvocato generale della Corte di Giustizia Ue esaminala rilevanza ai fini IVA del contributo pagato da una società nei confronti della capogruppo (sita in universo Stato membro), al fine di allineare il margine consuntivato dalla ricorrente ai valori di libera concorrenza.
L'Avvocato Generale ritiene che la remunerazione in oggetto debba essere considerata come il corrispettivo di una prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso da parte della casa madre, ai sensi dell’art. 2 della direttiva 2006/112/CE e, pertanto, assoggettata ad IVA.
Il convincimento dell'Avvocato Generale si fonda sul fatto che, nel caso di specie, il metodo di determinazione del prezzo di trasferimento è volto a calcolare, ex post, la remunerazione di un’autonoma prestazione di servizi da parte della casa madre. Tale conclusione è supportata dall’identificazione del nesso diretto tra il servizio reso e il controvalore ricevuto.
L'aggiustamento di prezzo riconosciuto tra le parti, pur non essendo connesso a una variazione, in aumento o in diminuzione, della base imponibile delle transazioni originariamente effettuate, ritenuto quale corrispettivo, calcolato ex post, per un servizio fornito e, pertanto, assoggettabile ad IVA.

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 15 gennaio 2026
Mod. 730/2026

Comunicazione da parte del datore di lavoro ai dipendenti e collaboratori di voler prestare assistenza fiscale diretta.

Scadenza del 16 gennaio 2026
Iva Liquidazione mensile

Liquidazione IVA riferita al mese di dicembre 2025 e versamento dell’imposta dovuta considerando l’eventuale acconto già versato / dovuto.

Scadenza del 16 gennaio 2026
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate a dicembre 2025 relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).

Scadenza del 16 gennaio 2026
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a dicembre 2025 per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).