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Transfer pricing - trattamento iva degli aggiustamenti di prezzo (conclusioni avvocato generale corte di giustizia ue 3.4.2025 causa c-726/23)

Pubblicato il 03 aprile 2025 Sole24Ore, Eutekne

Con le conclusioni relative alla causa C-726/23, l'Avvocato generale della Corte di Giustizia Ue esaminala rilevanza ai fini IVA del contributo pagato da una società nei confronti della capogruppo (sita in universo Stato membro), al fine di allineare il margine consuntivato dalla ricorrente ai valori di libera concorrenza.
L'Avvocato Generale ritiene che la remunerazione in oggetto debba essere considerata come il corrispettivo di una prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso da parte della casa madre, ai sensi dell’art. 2 della direttiva 2006/112/CE e, pertanto, assoggettata ad IVA.
Il convincimento dell'Avvocato Generale si fonda sul fatto che, nel caso di specie, il metodo di determinazione del prezzo di trasferimento è volto a calcolare, ex post, la remunerazione di un’autonoma prestazione di servizi da parte della casa madre. Tale conclusione è supportata dall’identificazione del nesso diretto tra il servizio reso e il controvalore ricevuto.
L'aggiustamento di prezzo riconosciuto tra le parti, pur non essendo connesso a una variazione, in aumento o in diminuzione, della base imponibile delle transazioni originariamente effettuate, ritenuto quale corrispettivo, calcolato ex post, per un servizio fornito e, pertanto, assoggettabile ad IVA.

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Comunicazione al fondo di previdenza integrativa / compagnia di assicurazione dell’ammontare dei contributi versati e non dedotti nel mod. REDDITI / 730 2025, in quanto eccedenti i lim...

Scadenza del 31 dicembre 2025
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Versamento decima rata, maggiorata degli interessi legali del 2% decorrenti dal 31.3.2025, delle imposte sostitutive da parte dei soggetti ISA che hanno aderito al CPB 2024-2025 al fine di b...