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Transfer pricing - trattamento iva degli aggiustamenti di prezzo (conclusioni avvocato generale corte di giustizia ue 3.4.2025 causa c-726/23)

Pubblicato il 03 aprile 2025 Sole24Ore, Eutekne

Con le conclusioni relative alla causa C-726/23, l'Avvocato generale della Corte di Giustizia Ue esaminala rilevanza ai fini IVA del contributo pagato da una società nei confronti della capogruppo (sita in universo Stato membro), al fine di allineare il margine consuntivato dalla ricorrente ai valori di libera concorrenza.
L'Avvocato Generale ritiene che la remunerazione in oggetto debba essere considerata come il corrispettivo di una prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso da parte della casa madre, ai sensi dell’art. 2 della direttiva 2006/112/CE e, pertanto, assoggettata ad IVA.
Il convincimento dell'Avvocato Generale si fonda sul fatto che, nel caso di specie, il metodo di determinazione del prezzo di trasferimento è volto a calcolare, ex post, la remunerazione di un’autonoma prestazione di servizi da parte della casa madre. Tale conclusione è supportata dall’identificazione del nesso diretto tra il servizio reso e il controvalore ricevuto.
L'aggiustamento di prezzo riconosciuto tra le parti, pur non essendo connesso a una variazione, in aumento o in diminuzione, della base imponibile delle transazioni originariamente effettuate, ritenuto quale corrispettivo, calcolato ex post, per un servizio fornito e, pertanto, assoggettabile ad IVA.

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Liquidazione IVA riferita a febbraio e versamento dell’imposta dovuta;versamento saldo IVA 2025, in un’unica soluzione o in forma rateale. È possibile differire il versamento a...

Scadenza del 16 marzo 2026
Isi e Iva Apparecchi intrattenimento

Versamento dell’ISI (codice tributo 5123) e dell’IVA forfetaria (codice tributo 6729) dovute per il 2026 relativamente agli apparecchi da divertimento ed intrattenimento di cui a...

Scadenza del 16 marzo 2026
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Scadenza del 16 marzo 2026
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a febbraio per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).