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Responsabilità civile dei revisori legali - limitazione dei risarcimenti - disciplina dettata per i sindaci - norma transitoria - novità del ddl n. 1426

Pubblicato il 05 aprile 2025 Sole24Ore, Eutekne

È stato presentato al Senato - ed è di prossima assegnazione in Commissione Giustizia - il Ddl n. 1426, rubricato "Modifica al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in materia di responsabilità dei soggetti incaricati della revisione legale".
L'art. 1 applica a tutti i revisori legali, siano essi persone fisiche o società di revisione, un regime delimitazione del risarcimento dei danni simile a quello introdotto dal novellato art. 2407 c.c. (inserito dalla L. 35/2025) per i sindaci (anche sindaci-revisori), introducendo limiti massimi pari ad un multiplo del compenso percepito.
I multipli dei compensi, in particolare, vengono differenziati per i revisori che sono persone fisiche per le società di revisione, nonché a seconda che questi svolgano incarichi di revisione legale su enti di interesse pubblico o su società diverse da enti di interesse pubblico, individuando, altresì, un importo massimo complessivo di responsabilità applicabile alle società di revisione.
L'art. 2, invece, introduce una norma transitoria che prevede l'applicazione ai contenziosi in corso (alla data di entrata in vigore del Ddl) sulle responsabilità dei revisori legali e dei sindaci della nuova disciplina prevista, rispettivamente, per i primi, dal sopracitato art. 1, e, per i secondi, dal secondo comma del nuovo art. 2407 c.c.

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