Per gli interventi volti all'eliminazione delle barriere architettoniche può competere la detrazione IRPEF/IRES nella misura del 75% ai sensi dell'art. 119-ter del DL 34/2020.
Con la risposta a interpello 89/2025, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che:
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per poter beneficiare dell'agevolazione gli interventi devono rispettare i requisiti tecnici previsti dal DM 14.6.89 n. 236;
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il "bonus barriere 75%" riguarda gli "edifici già esistenti" e, quindi, le unità immobiliari di qualsiasi categoria catastale (comprese quelle in categoria B/5 e C/6);
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per gli interventi effettuati sulle parti comuni di edifici catastalmente autonomi, ma con un unico accesso dall'esterno, il limite di spesa è di 50.000,00 euro, che deve essere moltiplicato per il numero degli edifici per i quali sono realizzati i lavori.
Quanto al trattamento fiscale dell'agevolazione, il credito d'imposta, per espressa disposizione, non concorre alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP.