La nozione di beni ammortizzabili ai fini IVA ha effetti per:
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l'esclusione dal computo delle operazioni rilevanti per il pro rata (art. 19-bis co. 2 del DPR 633/72);
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la determinazione della rettifica della detrazione (art. 19-bis2 del DPR 633/72);
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l'esclusione dal calcolo del volume d'affari (art. 20 del DPR 633/72).
La ris. Agenzia delle Entrate n. 20/2025, in conformità con la sentenza Cass. SS.UU. 13162/2024, ha rivisto la predetta nozione, con riferimento ai requisiti per accedere ai rimborsi IVA (art. 30 co. 2 lett. c) del DPR 633/72). Non si assume la nozione di ammortizzabilità ai fini delle imposte dirette ma rileva la più ampia categoria dei "beni di investimento", come previsto nella direttiva 2006/112/CE.