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Bonus Natale

Pubblicato il 12 aprile 2025 Sole24Ore, Eutekne

L'art. 2-bis del DL 113/2024 ha previsto, per il solo anno 2024, un'indennità una tantum di 100,00 euro in favore dei lavoratori dipendenti in possesso di specifici requisiti, che è stata generalmente riconosciuta dal datore di lavoro sostituto d'imposta in busta paga con la tredicesima mensilità (c.d. "bonus Natale").
Nella dichiarazione dei redditi relativa al 2024 (modello 730/2025 o REDDITI PF 2025) occorre però verificare se il lavoratore ha effettivamente diritto all'indennità riconosciuta dal sostituto d'imposta e risultante dalla Certificazione Unica 2025.
In sede dichiarativa, infatti, rispetto a quanto attestato dal lavoratore nella richiesta al datore di lavoro, può ad esempio emergere che:
  • il reddito complessivo del lavoratore superi il previsto limite di 28.000,00 euro;
  • il figlio non possa più essere considerato fiscalmente a carico perché ha superato il previsto limite di reddito.
In tali casi, in dichiarazione si determina l'ammontare dell'indennità non spettante, la quale deve essere restituita, mediante un incremento del saldo IRPEF da versare o una decurtazione del credito IRPEF.
Si tratta quindi di una situazione analoga a quella del c.d. "trattamento integrativo della retribuzione", in relazione al quale le istruzioni ai modelli 730 e REDDITI PF prevedono che il contribuente non possa beneficiare dell'esonero dalla presentazione della dichiarazione, in presenza delle previste condizioni.
Con riferimento al "bonus Natale", attualmente le istruzioni non contengono un'analoga previsione, ma deve ritenersi che anche in relazione a tale indennità l'obbligo di restituzione faccia venir meno l'esonero dalla presentazione della dichiarazione.

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