Il regime transitorio di neutralità previsto dall'art. 10 co. 2 del DLgs. 192/2024 per le fattispecie di cambiamento di principi contabili non si applica (a differenza del previgente regime di neutralità previsto in caso di prima adozione degli IAS/IFRS, c.d. first time adoption o FTA) alla riclassificazione degli strumenti finanziari.
L'art. 10 co. 4 del DLgs. 192/2024 stabilisce, infatti, che, ai fini in esame, trovano, comunque, applicazione le disposizioni previste dall'art. 4 del DM 8.6.2011 (cui rinvia l'art. 3 del DM 10.1.2018), ai sensi del quale, in caso di riclassificazione di uno strumento finanziario in una delle categorie previste dallo IAS 39 e dall'IFRS 9, che comporti anche il passaggio ad un diverso regime fiscale dello strumento stesso, l'iscrizione nel nuovo portafoglio determina il riconoscimento fiscale del valore di iscrizione del titolo nel nuovo portafoglio e la tassazione con le regole del portafoglio "di provenienza" del differenziale tra il valore di iscrizione nel nuovo portafoglio e il valore fiscalmente riconosciuto prima della riclassificazione (c.d. regola di "realizzo virtuale" o giuridico).
La Relazione illustrativa al DLgs. 192/2024 ha precisato che, alla luce di tale disposizione, ove le fattispecie di cambiamento di principi contabili previste dalla norma determinino la riclassificazione di strumenti finanziari e tale riclassificazione comporti anche il passaggio ad un diverso regime fiscale dello strumento stesso, la riclassificazione assume rilevanza fiscale (in quanto si considera realizzativa).