Nella composizione negoziata della crisi, le misure cautelari possono essere riconosciute anche a favore dei garanti dell'impresa, ivi compresi i soci, che abbiano messo il proprio patrimonio a servizio del piano e, quindi, del processo di risanamento.
Ciò non esclude la necessità di una verifica, rimessa al tribunale, del corretto bilanciamento, da un lato, dell'interesse della società istante a garantire intatte e inalterate le garanzie a sostegno del piano e, dall'altro, dell'interesse dei creditori garantiti a non subire un depauperamento delle proprie ragioni nel corso delle trattative.
Pertanto, le misure cautelari possono essere concesse solo quando si può verosimilmente ritenere che il patrimonio dei garanti, nel corso delle trattative, non corra il rischio di mutare nell'entità e nel contenuto.
In tal senso si è espresso il Trib. Milano 8.2.2025.
Oltre al necessario bilanciamento degli interessi tra il debitore e il singolo creditore colpito dalla misura, è necessario che ricorra sia il fumus boni iuris sia il periculum in mora.
Si tratta di verificare, quindi, l'effettiva sussistenza di uno stato di pre-crisi, crisi o insolvenza reversibile, la possibile perseguibilità del risanamento, nonché il rischio di una concreta aggressione sia del patrimonio dell'impresa sia del patrimonio messo a disposizione da eventuali garanti.
Questi, tuttavia, sono privi di legittimazione attiva, non potendo agire per ottenerne la concessione delle misure protettive..