Notizia

Finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili per i quali è concesso a terzi il diritto di superficie – Deducibilità interessi passivi

Pubblicato il 17 aprile 2025 Sole24Ore, Eutekne

La risposta a interpello Agenzia delle Entrate 16.4.2025 n. 110 ha chiarito che la costituzione di un diritto di superficie a beneficio di terzi a fronte di un canone non è assimilabile a una locazione ai fini della deducibilità degli interessi sostenuti da soggetti IRES ex art. 1 co. 36 della L. 244/2007.
Questa disposizione stabilisce la non rilevanza ai fini del meccanismo del ROL ex art. 96 del TUIR degli interessi passivi relativi a finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione.
Pertanto, gli interessi passivi, corrisposti per finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione si possono considerare totalmente deducibili, in quanto non soggetti al c.d. "meccanismo del ROL".
Il caso di specie riguarda una società che acquista terreni attraverso finanziamenti garantiti da ipoteca e la cui remunerazione è rappresentata da interessi pagati a tassi di mercato.
Riguardo al requisito della destinazione alla "locazione" dei beni eleggibili a godere dell'integrale deduzione degli interessi, si osserva che tale fattispecie si dimostra differente dalla concessione del diritto di superficie.
Il requisito specifico della destinazione alla locazione non risulta dunque integrato e gli interessi sostenuti devono essere oggetto del monitoraggio del ROL. 

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 10 novembre 2025
Mod. 730/2025 Integrativo

Consegna, da parte del CAF / professionista abilitato al dipendente/ pensionato / collaboratore, della copia del mod. 730/2025 integrativo e del relativo prospetto di liquidazione 730-3 inte...

Scadenza del 17 novembre 2025
Iva Liquidazione mensile e trimestrale

Liquidazione IVA riferita a ottobre e versamento dell’imposta dovuta;liquidazione IVA riferita al terzo trimestre e versamento dell’imposta dovuta maggiorata degli interessi dell&rsqu...

Scadenza del 17 novembre 2025
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate a ottobre relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).

Scadenza del 17 novembre 2025
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a ottobre per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).