L'Agenzia delle Entrate, con Risoluzione n. 25 del 10 aprile 2025, ha dato risposta ad un interpello sull'ulteriore plafond di deducibilità (pari alla differenza tra l'importo dei contributi versati nei primi 5 anni di partecipazione ad una forma pensionistica complementare e l'importo massimo annualmente deducibile di euro 5.164,57). L'AdE ha chiarito che:
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i 5 anni di adesione alle forme di previdenza complementare, utili per il calcolo dell'ulteriore plafond di deducibilità, vanno conteggiati considerando i periodi di iscrizione alla forma di previdenza complementare in costanza del rapporto di lavoro di "prima occupazione". Va quindi considerato l'anno in cui il lavoratore ha iniziato la prima occupazione, non rilevando invece il fatto che l'iscrizione alla previdenza complementare sia precedente;
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ai fini della determinazione dell'ulteriore plafond, non rileva il versamento dei contributi effettuato dai familiari e da questi dedotti dal proprio reddito complessivo negli anni precedenti, non sussistendo, in tale arco temporale, anche il presupposto della condizione di ''lavoratore di prima occupazione''.