Il Ministero del Lavoro, con Nota n. 5257 del 10 aprile 2025, in riscontro alla richiesta di chiarimenti sulla Circolare n. 6/2025 presentata dal CNO dei Consulenti del Lavoro il 2 aprile 2025, sulle c.d. dimissioni per fatti concludenti precisa che nel caso in cui il CCNL applicato preveda espressamente la fattispecie delle dimissioni per fatti concludenti e un termine superiore a quello legale, dovrà essere applicato tale termine, in ossequio al principio del miglior favore per il lavoratore.
Nell’ipotesi in cui sia verificata l'insussistenza dei presupposti richiesti dalla norma, il rapporto di lavoro dovrà essere ricostituito per iniziativa del datore di lavoro. Tuttavia, qualora quest'ultimo non ritenga sufficiente la prova offerta dal lavoratore o non condivida la verifica operata dall'Ispettorato, la ricostituzione del rapporto di lavoro non potrà avvenire in ossequio al principio dell’automaticità.
Le eventuali dimissioni, presentate dal lavoratore successivamente all'avvio della procedura ex articolo 26, comma 7 bis, ma prima che le stesse abbiano prodotto il loro effetto interruttivo, saranno ritenute valide e produrranno gli effetti previsti dalla legge dal momento del loro perfezionamento; se presentate per giusta causa, la verifica della sussistenza delle stesse potrà essere oggetto di successivo contraddittorio tra le parti, presso le sedi consuete, compresa quella giudiziale.