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Concordato in continuità – Holding – Esclusione (Cass. 30/03/2025 n. 8365)

Pubblicato il 28 aprile 2025 Sole24Ore, Eutekne

La Cass. 30.3.2025 n. 8365 ha confermato l'inammissibilità di un concordato preventivo di una società holding.
L'attività di una holding, pur consistendo nel possesso e nella gestione delle partecipazioni, può avere sia uno scopo finanziario (ottimizzare la remunerazione dell'investimento, anche tramite la diminuzione del rischio mediante la diversificazione), che imprenditoriale di indirizzo della gestione delle partecipate.
Ciò non sembra potersi dire quando lo scopo del mantenimento del gruppo sia tributario, al fine di minimizzare il carico impositivo mediante l'istituto del consolidato fiscale.
L'insieme di questi elementi, in sintesi, non consente di integrare la fattispecie della continuità aziendale "non essendo l'attività svolta in concreto qualificabile come oggetto sociale caratterizzante una holding di partecipazioni".
Occorre che la prosecuzione delle attività di holding sia caratterizzata dal mantenimento di una non marginale struttura aziendale, destinata ad operare non solo in maniera strumentale a conseguire una ordinata dismissione delle partecipate (cosa che identifica, comunque, una attività di carattere liquidatorio), ma avente lo scopo di contribuire fattivamente alla creazione di valore rispetto a quanto ottenibile dalla liquidazione atomistica del patrimonio.

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 16 marzo 2026
Iva Liquidazione mensile e saldo annuale

Liquidazione IVA riferita a febbraio e versamento dell’imposta dovuta;versamento saldo IVA 2025, in un’unica soluzione o in forma rateale. È possibile differire il versamento a...

Scadenza del 16 marzo 2026
Isi e Iva Apparecchi intrattenimento

Versamento dell’ISI (codice tributo 5123) e dell’IVA forfetaria (codice tributo 6729) dovute per il 2026 relativamente agli apparecchi da divertimento ed intrattenimento di cui a...

Scadenza del 16 marzo 2026
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate a febbraio relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).

Scadenza del 16 marzo 2026
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a febbraio per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).