La Cass. 30.3.2025 n. 8365 ha confermato l'inammissibilità di un concordato preventivo di una società holding.
L'attività di una holding, pur consistendo nel possesso e nella gestione delle partecipazioni, può avere sia uno scopo finanziario (ottimizzare la remunerazione dell'investimento, anche tramite la diminuzione del rischio mediante la diversificazione), che imprenditoriale di indirizzo della gestione delle partecipate.
Ciò non sembra potersi dire quando lo scopo del mantenimento del gruppo sia tributario, al fine di minimizzare il carico impositivo mediante l'istituto del consolidato fiscale.
L'insieme di questi elementi, in sintesi, non consente di integrare la fattispecie della continuità aziendale "non essendo l'attività svolta in concreto qualificabile come oggetto sociale caratterizzante una holding di partecipazioni".
Occorre che la prosecuzione delle attività di holding sia caratterizzata dal mantenimento di una non marginale struttura aziendale, destinata ad operare non solo in maniera strumentale a conseguire una ordinata dismissione delle partecipate (cosa che identifica, comunque, una attività di carattere liquidatorio), ma avente lo scopo di contribuire fattivamente alla creazione di valore rispetto a quanto ottenibile dalla liquidazione atomistica del patrimonio.