Le riserve pregresse delle società di capitali che si trasformano sono assoggettate a imposta in capo ai soci, a norma dell'art. 170 co. 4 e 5 del TUIR, con il regime proprio degli utili prodotti in regime IRES. Se il socio è una persona fisica non imprenditore, l'imposizione avviene con la ritenuta a titolo d'imposta del 26% di cui all'art. 27 del DPR 600/73.
Non sussistono chiarimenti in merito al regime da riservare al risultato positivo che si genera dall'1.1.2025 alla data di effetto della trasformazione. In un'ottica tesa ad evitare salti d'imposta, anche tale risultato del periodo "interinale" dovrebbe seguire la medesima sorte delle riserve già formate: solo il reddito del periodo post trasformazione, e non anche quello del periodo ante trasformazione, risulta infatti imputato per trasparenza in capo ai soci della società semplice.