Con la riforma della disciplina degli interpelli ad opera del DLgs. 219/2023, il Legislatore ha ricondotto anche l'interpello "disapplicativo" nel novero di quelli facoltativi di cui al co. 1 dell'art. 11 della L. 212/2000.
In particolare, ai sensi della lett. e) del co. 1 dell'art. 11 della L. 212/2000 risulta previsto che "il contribuente può [può, non deve] interpellare l'amministrazione finanziaria per ottenere una risposta riguardante fattispecie concrete e personali relativamente alla […] disapplicazione di norme tributarie che, per contrastare comportamenti elusivi, limitano deduzioni, detrazioni, crediti d'imposta, o altre posizioni soggettive del contribuente altrimenti ammesse dall'ordinamento tributario, fornendo la dimostrazione che nella particolare fattispecie tali effetti elusivi non possono verificarsi".
Il co. 7-ter dell'art. 11 del DLgs. 471/97 prevede comunque l'applicazione di una sanzione compresa tra un minimo di 2.000,00 e un massimo di 21.000,00 euro nel caso in cui il contribuente non presenti tale interpello prima di disapplicare una norma antielusiva specifica (con ulteriore previsione di raddoppio della sanzione nel caso in cui l'Amministrazione finanziaria disconosca il diritto alla predetta disapplicazione).
Ad avviso dell'Autore, dopo la riforma della disciplina degli interpelli, la ricomprensione anche dell'interpello "disapplicativo" nel novero di quelli facoltativi induce a ritenere che il co. 7-ter dell'art. 11 del DLgs. 471/97 sia da considerarsi tacitamente abrogato per tale fattispecie.