Con la risposta a interpello n. 121 del 29.4.2025, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, nell'ipotesi in cui una società aderente all'IVA di gruppo in veste di controllata realizzi una scissione parziale proporzionale, a seguito della quale sia la scissa che la beneficiaria neocostituita risultano controllate dalla capogruppo con una partecipazione pari all'80%, la beneficiaria di nuova costituzione può essere inclusa nella procedura di gruppo già a partire dal 2025, indipendentemente dal rispetto del vincolo temporale di cui all'art. 2 del DM 13.12.79, non ravvisandosi nel caso specifico alcuna interruzione del controllo.
La previsione del suddetto vincolo temporale, ricorda l'Agenzia, è finalizzata a evitare l'accesso all'IVA di gruppo a società che solo occasionalmente e temporaneamente sono fra loro vincolate. Nel caso di specie, invece, il reale perimetro della procedura consolidata non risultava sostanzialmente modificato dall'operazione di riorganizzazione aziendale, poiché la beneficiaria neocostituita era succeduta nella parte di patrimonio trasferita con l'operazione straordinaria, proseguiva l'attività commerciale della scissa, e, al pari di quest'ultima, risultava controllata dalla capogruppo per una percentuale superiore al 50% del proprio capitale.