Secondo la risposta a interpello Agenzia delle Entrate 30.4.2025 n. 124, non sussistono profili di abuso del diritto ex art. 10-bis della L. 212/2000 in caso di scissione totale di una società semplice, le cui quote sono detenute in comunione, in misura paritetica, dai tre eredi del socio fondatore, a favore di tre newco società semplici, ciascuna delle quali sarà interamente partecipata da uno degli eredi.
Ad avviso dell'Agenzia delle Entrate, infatti, l'operazione:
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non rientra nell'ambito applicativo dell'art. 173 del TUIR;
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non genera plusvalenze imponibili ai sensi dell'art. 67 del TUIR, a condizione che le società beneficiarie assumano i beni ricevuti al medesimo valore fiscalmente riconosciuto in capo alla scissa e non siano previsti ristori tra i soci.
L'irrilevanza fiscale dell'operazione determina l'assenza di un vantaggio fiscale di cui occorra valutare la natura indebita.
Inoltre, Sotto il profilo delle imposte indirette, l'operazione configura la divisione della comunione ereditaria tra i figli, con debenza dell'imposta di registro dell'1% ex art. 3 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86, non emergendo conguagli (art. 34 del DPR 131/86).