Con riferimento alla rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni ex art. 5 della L. 448/2001, si analizzano i casi in cui le partecipazioni, successivamente alla rivalutazione, siano oggetto di donazione, ovvero cadano in successione, o ancora siano scambiate con altre partecipazioni nell'ambito di un'operazione di conferimento.
Per quanto riguarda la donazione, gli effetti della rivalutazione operata dal donante si trasferiscono linearmente al donatario, dato il disposto dell'art. 68 co. 6 del TUIR, secondo cui nel caso di acquisto per donazione si assume come costo fiscalmente riconosciuto il costo del donante.
Diversa è la conclusione nell'ipotesi in cui le partecipazioni rivalutate vengano acquisite per successione: il menzionato art. 68 co. 6 del TUIR dispone infatti che in questo caso l'erede assume come costo il valore definito o, in mancanza, quello dichiarato agli effetti dell'imposta di successione, nonché, per i titoli esenti da tale imposta, il valore normale alla data di apertura della successione.
Ciò significa che a fronte di una successione apertasi prima del 25.10.2001 (data di abrogazione dell'imposta sulle successioni) ovvero dopo il 3.10.2006 (data di reintroduzione del tributo), l'erede non può far valere l'eventuale rivalutazione operata dal de cuius.