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E’ nullo il licenziamento di una lavoratrice disabile senza averne tentato il repêchage

Pubblicato il 08 maggio 2025 EUROCONFERENCE, SEAC

Con Sentenza n. 11343 del 30 aprile 2025, la Corte di Cassazione ha affermato che il licenziamento motivato dall'inidoneità fisica sopravvenuta del lavoratore è da considerarsi nullo se il datore di lavoro non dimostra di aver tentato ogni ragionevole modifica dell'organizzazione aziendale per consentirne la ricollocazione. In altre parole, l'omissione del repêchage, inteso anche come mancata adozione di soluzioni organizzative che consentano al lavoratore con disabilità di continuare a lavorare, integra una discriminazione diretta fondata sulla disabilità. Ne deriva che un simile licenziamento non solo è ingiustificato, ma è anche nullo per violazione del divieto di discriminazione e impone l'applicazione della tutela reintegratoria piena ex art. 18 Statuto dei lavoratori.

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