Con riferimento a strumenti finanziari che possono avere caratteristiche in comune tanto al comparto degli strumenti di equity che di debito, dal punto di vista fiscale si guarda all'art. 5 del DM 8.6.2011.
Tale norma, con la formulazione tipica del "doppio binario" bilancistico-fiscale, stabilisce che "indipendentemente dalla qualificazione e dalla classificazione adottata in bilancio", i criteri di identificazione, a fini fiscali, degli strumenti simil azionari e obbligazionari continuano a essere recati dall'art. 44 co. 2 del TUIR, rispettivamente, alle lettere a) e c).
L'Autore osserva che, nella veste di contribuente, il redattore del bilancio dovrà disattendere l'iter logico di quali-classificazione prescritta da IAS 32 e IFRS 9, per attenersi al seguente percorso.
In prima battuta, dovrà verificare se lo strumento in analisi sia o meno riconducibile al comparto degli strumenti simil-partecipativi. Il discrimen su questo fronte è cristallino, almeno dal punto di vista teorico: si considera simil-azionario solo uno strumento la cui remunerazione è totalmente ancorata ai risultati della società emittente, non solo nell'an, ma anche e soprattutto nel quantum.
Per converso, si considera simil-obbligazionario uno strumento che contiene un'obbligazione incondizionata a pagare, a scadenza, una somma non inferiore a quella cartolare senza garantire ai possessori alcun diritto di partecipazione diretta o indiretta alla gestione dell'impresa emittente.