La disciplina delle perdite su crediti non presenta novità rispetto agli scorsi anni; l'indicazione di tali oneri all'interno dei quadri RF e RS dei modelli REDDITI segue quindi le regole consuete.
Quanto all'imputazione temporale, occorre ricordare che, con riferimento ai c.d. "mini crediti" e ai crediti vantati verso debitori assoggettati a procedure concorsuali e istituti assimilati, la deduzione della perdita è ammessa nel periodo di imputazione in bilancio, anche quando detta imputazione è eseguita in un periodo di imposta successivo a quello in cui, rispettivamente:
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sussistono gli elementi certi e precisi (vale a dire, a quello in cui sono decorsi 6 mesi dalla scadenza);
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il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale.
La deduzione non è più consentita quando la rilevazione della perdita nel Conto economico avviene in un periodo d'imposta successivo a quello in cui, secondo la corretta applicazione dei principi contabili, si sarebbe dovuto procedere alla cancellazione del credito dal bilancio (art. 101 co. 5-bis del TUIR).
Tuttavia, secondo l'Autore, se la perdita non viene dedotta nell'esercizio in cui il credito doveva essere cancellato dal bilancio, per recuperare la deduzione si può ricorrere alla disciplina della correzione degli errori contabili, secondo i chiarimenti resi dalla risposta a interpello Agenzia delle Entrate 21.9.2018 n. 12 anteriormente alle modifiche introdotte dal DL 73/2022.