Per effetto dell'art. 9 co. 1 lett. d) del DLgs. 192/2024 (riforma dell'IRPEF e dell'IRES in attuazione della L. 111/2023 di delega fiscale), è stata prevista l'abrogazione del co. 3 dell'art. 110 del TUIR che stabiliva l'irrilevanza fiscale delle differenze di cambio "da valutazione" che sono iscritte in bilancio in applicazione dei principi contabili.
Considerato che, in sede di redazione del bilancio chiuso al 31.12.2023, è stata applicata l'irrilevanza fiscale degli utili e delle perdite su cambi non realizzate, se i debiti e i crediti si sono estinti nel 2024:
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si deve indicare nel modello REDDITI 2025 il reversal delle variazioni fiscali effettuate per il 2023 (in applicazione del regime transitorio ex art. 13 del DLgs 192/2024);
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non vi sarà più alcuna posta da valorizzare al 31.12.2024.