L'applicazione della vecchia disciplina di determinazione del fringe benefit, in base all'emissione di anidride carbonica, è consentita, dall'art. 1 co. 48-bis della L. 207/2024, per le auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti dall'1.7.2020 al 31.12.2024 e per quelle ordinate nel 2024 e concesse dall'1.1.2025 al 30.6.2025. Nessuna indicazione viene però fornita per le auto immatricolate nel 2024 e concesse ai dipendenti nel 2025.
Sulla base di quanto affermato in passato con la ris. Agenzia delle Entrate 14.8.2020 n. 46, potrebbe trovare applicazione il criterio del valore normale, scorporando l'utilizzo nell'interesse del datore di lavoro. In particolare, dal valore del canone di leasing o del noleggio pagato dal datore di lavoro dovrebbe essere scorporata l'indennità chilometrica determinata in base alle tariffe ACI moltiplicata per il numero di chilometri percorsi nell'interesse del datore di lavoro (risposte Agenzia delle Entrate 28.1.2021).
Considerata la complessità dell'applicazione di tale criterio, si auspica un chiarimento ufficiale sul punto.