La responsabilità civile dei sindaci ha recentemente trovato una limitazione con riguardo al risarcimento dei danni procurati da controlli non adeguati sull'operato degli amministratori.
A partire dal 12.4.2025, infatti, è in vigore il nuovo art. 2407 c.c. che, al di fuori delle ipotesi in cui abbiano agito con dolo, stabilisce limiti alla responsabilità dei sindaci.
Restano, tuttavia, profili problematici sia in ambito penalistico che in relazione alle violazioni amministrative.
In ambito penale, peraltro, talune decisioni della Suprema Corte (cfr. Cass. n. 23000/2013 e Cass. n. 42519/2012) hanno sottolineato come, ai fini della responsabilità dei sindaci, non sia sufficiente la presenza dei c.d. segnali d'allarme da cui desumere un evento pregiudizievole per la società, o almeno il rischio del verificarsi di detto evento, ma è necessario che il sindaco ne sia concretamente venuto a conoscenza ed abbia volontariamente omesso di attivarsi per scongiurarlo.
Si tratta di indicazioni che non trovano riscontro in ambito amministrativo, soprattutto con riguardo alle contestazioni di omessa vigilanza e omessa comunicazione delle irregolarità alle autorità di vigilanza da parte dei sindaci di società quotate e di banche. Con la conseguenza che l'esclusione di responsabilità richiede prove a discarico che, una volta emerse le irregolarità, appaiono sostanzialmente impossibili da fornire, nonostante l'eventuale utilizzo della dovuta diligenza.