L'Agenzia delle Entrate, nella circolare 16.5.2025 n. 4 (§ 2.7), ha fornito alcune indicazioni per l'applicazione dell'incremento della soglia di non imponibilità dei fringe benefit per il 2025, 2026 e 2027 previsto dall'art. 1 co. 390 - 391 della L. 207/2024, confermando per molti aspetti i chiarimenti già forniti in relazione alle previgenti disposizioni transitorie. Tra i principali chiarimenti, si segnalano i seguenti:
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l'ammontare del limite è innalzato a 2.000 euro qualora si tratti di un lavoratore dipendente con figli fiscalmente a carico ai sensi dell'art. 12 co. 2 del TUIR, considerando anche i figli nati fuori del matrimonio, riconosciuti, adottivi, affiliati o affidati e, per ragioni logico-sistematiche, i figli conviventi del coniuge deceduto;
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l'agevolazione è riconosciuta in misura intera a ogni genitore, titolare di reddito di lavoro dipendente e/o assimilato, anche in presenza di un unico figlio, purché lo stesso sia fiscalmente a carico di entrambi;
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il superamento del limite di 1.000 euro o 2.000 euro comporta la concorrenza dell'intero ammontare alla determinazione del reddito imponibile secondo le modalità ordinarie (non soltanto dell'eccedenza).