Ai fini IVA, i rapporti di mandato senza rappresentanza fanno sì che, ai sensi dell'art. 3 co. 3 del DPR 633/72, l'operazione tra mandante e mandatario conservi la stessa natura di quella tra il mandatario e il terzo. L'assimilazione riguarda soltanto la natura oggettiva dell'operazione, ma non i profili soggettivi.
Se un regime agevolato (es. esenzione) concerne solo il committente, non può trasferirsi sul mandatario. In tal caso, l'operazione tra mandante e mandatario è soggetta ad IVA secondo le regole ordinarie.
Nel caso in cui ci siano limiti alla detraibilità dell'imposta per l'operazione oggetto di mandato, possono esserci effetti sul diritto alla detrazione dell'IVA in capo al mandatario. Ad esempio, come indicato nella ris. Agenzia delle Entrate n. 10/2005, se un mandatario senza rappresentanza (consorzio) acquisisce per conto delle società mandanti (consorziati) servizi con IVA indetraibile al 50% (all'epoca, le prestazioni di telefonia mobile), l'indetraibilità del tributo grava sui mandanti (consorziati) mentre il mandatario può detrarre pienamente l'imposta afferente i servizi in questione (acquistati, come detto, per conto del mandante).
Ulteriori distinzioni nei rapporti mandante/mandatario e mandatario/terzo possono aversi per le modalità di assolvimento dell'imposta, come nel caso in cui uno dei soggetti rientri nell'ambito applicativo dello split payment.