La risposta n. 133/2025, con cui l'Agenzia delle Entrate ha affermato che, in forza dell'attuale dettato dell'art. 67 del TUIR, la vendita di un'abitazione a due soggetti che acquistano l'uno l'usufrutto e l'altro la nuda proprietà, comporta la necessità di assoggettare ad imposizione quale reddito diverso il corrispettivo percepito per l'usufrutto (in quanto la costituzione di diritti reali ricade nella lettera h dell'art. 67 e non nella lettera b) comporta la necessità di ripensare a queste operazioni immobiliari, spesso effettuate in ambito familiare, nella prospettiva del passaggio generazionale (il genitore fornisce la provvista per acquistare un immobile la cui nuda proprietà intesta al figlio, riservandosi l'usufrutto).
L'Autore ipotizza, come operazione alternativa, che il genitore acquisti la piena proprietà e successivamente doni la nuda proprietà al figlio. In questa ipotesi, in capo al venditore la vendita sarebbe plusvalente alle condizioni previste per le cessioni immobiliari dalla lett. b dell'art. 67 del TUIR. Ma ai fini delle imposte indirette, invece, la donazione comporterebbe l'erosione della franchigia e la corresponsione delle imposte ipotecaria e catastale. Inoltre, va ricordato che la circolazione dell'immobile acquisito per donazione è meno agile (art. 563 c.c.).