Con la risposta a interpello 20.5.2025 n. 138, l'Agenzia delle Entrate ha ammesso la fruizione del regime degli impatriati di cui all'art. 16 co. 1 del DLgs. 147/2015 in virtù del regime transitorio previsto dall'art. 5 co. 9 del DLgs. 209/2023.
Nel caso di specie, un lavoratore aveva stipulato, in data 20.9.2022, con una società calcistica professionistica un contratto, retto dalla disciplina civilistica comune e non dalla L. 91/81 in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti; non si configurava quindi un rapporto di lavoro sportivo.
Sulla base di tale presupposto, l'Agenzia delle Entrate ha escluso l'applicabilità dell'agevolazione relativa ai lavoratori sportivi prevista dall'art. 16 co. 5-quater del DLgs. 147/2015, ritenendo invece applicabile l'ordinaria detassazione del 70% prevista dall'art. 16 co. 1 del DLgs. 147/2015, abrogato dall'art. 5 del DLgs. 209/2023 dal 29.12.2023 ma applicabile ai trasferimenti di residenza anagrafica effettuati entro il 31.12.2023 in virtù del regime transitorio previsto dal comma 9 dello stesso art. 5.
Tale specifica circostanza è stata ritenuta verificata nel caso di specie, posto che il trasferimento era stato occasionato dalla stipula del contratto (avvenuta il 20.9.2022); in tal modo, la risposta dell'Agenzia fa rientrare nel richiamato regime transitorio non solo i trasferimenti di residenza anagrafica avvenuti nel 2023, ma anche quelli avvenuti in precedenza.