Le imprese che esercitano in via principale o esclusiva la costruzione di immobili non subiscono il limite alla detrazione dell'IVA per l'acquisto di fabbricati abitativi, stabilito dall'art. 19-bis1 co. 1 lett. i) del DPR 633/72. L’estraneità al regime di indetraibilità non sembra però estendersi alle imprese che commissionano a terzi i lavori di costruzione. Secondo la risposta a interrogazione parlamentare 23.4.2025 n. 5-05349,l'esclusione dall'indetraibilità IVA è negata per le imprese che realizzano gli immobili abitativi "avvalendosi di imprese terze per l'esecuzione dei lavori, ovvero quelle che svolgono tale attività occasionalmente", poiché le "imprese costruttrici di cui all'art. 19-bis1, lettera i) del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, coerentemente con la ratio di tale disposizione, sono solo quelle che esercitano in via esclusiva o prevalente l'attività di costruzione di fabbricati abitativi".