Secondo l'art. 179 co. 5 del TUIR, in caso di conferimento, da parte di un soggetto residente, di unastabile organizzazione situata in un altro Stato membro dell'Unione europea, compete al conferente residente un credito d'imposta figurativo parametrato all'imposizione virtuale che sarebbe dovuta nell’altro Stato (e che questo Stato si astiene dall'esercitare). Il credito va a ridurre l'imposizione in uscita dovuta ai sensi dell'art. 166 del TUIR. In assenza di indicazioni specifiche sul punto, si dovrebbe ritenere che questa imposizione virtuale sia determinata in base all'imposta che sarebbe effettivamente dovuta, e quindi ad un'imposta calcolata su una base imponibile al netto delle perdite eventualmente da portare in deduzione.