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Società holding – disposizioni applicabili ai fini ires e irap

Pubblicato il 02 giugno 2025 Sole24Ore, Eutekne

Le società holding sono tenute ad effettuare il test di prevalenza previsto dall'art. 162-bis del TUIR alfine di verificare se rientrino tra le società di partecipazione finanziaria (c.d. "holding finanziarie") o tra le società di partecipazione non finanziaria (c.d. "holding industriali"). A tali fini, occorre mettere a confronto il valore contabile delle partecipazioni immobilizzate in società finanziarie o industriali e il valore contabile complessivo dell'attivo patrimoniale.
Per le holding finanziarie:
  • è prevista la maggiorazione IRES del 3,5% di cui all'art. 1 co. 65 della L. 208/2015;
  • la base imponibile IRAP è quella tipica delle imprese bancarie di cui all'art. 6 co. 1-8 del DLgs. 446/97.
Per le holding industriali, per contro, non è prevista la maggiorazione IRES e la base imponibile IRAP è determinata ai sensi dell'art. 6 co. 9 del DLgs. 446/97.
Le società con ricavi fino a 5.164.569,00 euro applicano gli ISA se il codice ATECO è "70.10.00"; se, invece, l'attività è quella di mera detenzione statica di partecipazioni, il codice ATECO è "64.20.00" non sono previsti gli ISA. Nel primo caso, la holding può aderire al concordato preventivo biennale.

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 16 marzo 2026
Iva Liquidazione mensile e saldo annuale

Liquidazione IVA riferita a febbraio e versamento dell’imposta dovuta;versamento saldo IVA 2025, in un’unica soluzione o in forma rateale. È possibile differire il versamento a...

Scadenza del 16 marzo 2026
Isi e Iva Apparecchi intrattenimento

Versamento dell’ISI (codice tributo 5123) e dell’IVA forfetaria (codice tributo 6729) dovute per il 2026 relativamente agli apparecchi da divertimento ed intrattenimento di cui a...

Scadenza del 16 marzo 2026
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate a febbraio relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).

Scadenza del 16 marzo 2026
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a febbraio per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).