Le società holding sono tenute ad effettuare il test di prevalenza previsto dall'art. 162-bis del TUIR alfine di verificare se rientrino tra le società di partecipazione finanziaria (c.d. "holding finanziarie") o tra le società di partecipazione non finanziaria (c.d. "holding industriali"). A tali fini, occorre mettere a confronto il valore contabile delle partecipazioni immobilizzate in società finanziarie o industriali e il valore contabile complessivo dell'attivo patrimoniale.
Per le holding finanziarie:
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è prevista la maggiorazione IRES del 3,5% di cui all'art. 1 co. 65 della L. 208/2015;
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la base imponibile IRAP è quella tipica delle imprese bancarie di cui all'art. 6 co. 1-8 del DLgs. 446/97.
Per le holding industriali, per contro, non è prevista la maggiorazione IRES e la base imponibile IRAP è determinata ai sensi dell'art. 6 co. 9 del DLgs. 446/97.
Le società con ricavi fino a 5.164.569,00 euro applicano gli ISA se il codice ATECO è "70.10.00"; se, invece, l'attività è quella di mera detenzione statica di partecipazioni, il codice ATECO è "64.20.00" non sono previsti gli ISA. Nel primo caso, la holding può aderire al concordato preventivo biennale.