Scade il 30.6.2025 il termine per effettuare gli investimenti in beni immateriali 4.0 prenotati nel 2024,con versamento dell'acconto minimo del 20% e accettazione da parte del fornitore.
In tale ipotesi, il credito d'imposta è riconosciuto, ai sensi dell'art. 1 co. 1058-bis della L. 178/2020, in misura pari al 15%, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro.
In caso di investimenti in beni immateriali 4.0 effettuati oltre il termine del 30.6.2025, non sarà più possibile fruire dell'agevolazione ex L. 178/2020, posto che la legge di bilancio 2025 ha abrogato il beneficio per gli investimenti 2025.
Gli investimenti prenotati nel 2024 ed effettuati nel termine "lungo" del 30.6.2025 e il relativo credito d'imposta devono essere indicati nel quadro RU del modello REDDITI 2025 (codice credito 3L).