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Credito iva trasferito al consolidato – primo triennio di adesione alla tassazione di gruppo – profili dichiarativi

Pubblicato il 03 giugno 2025 Sole24Ore, Eutekne

Ai sensi dell'art. 7 co. 1 lett. b) del DM 1.3.2028, in costanza di consolidato fiscale ex art. 117 del TUIR le società partecipanti possono trasferire alla consolidante crediti d'imposta per un ammontare non superiore all'IRES risultante, a titolo di saldo e di acconto, dalla dichiarazione dei redditi del consolidato, e comunque in misura tale da non eccedere il limite di 2.000.000,00 di euro. Si analizza il caso di una società consolidata (Beta) che matura un credito IVA anno 2024 all'interno del modello IVA 2025 e che trasferisce il medesimo al consolidato per il triennio 2025-2027 attraverso la compilazione del rigo VX6.Al riguardo, i crediti diversi dall'IRES, e dunque anche il credito IVA, possono essere:- trasferiti soltanto dopo la loro maturazione;- utilizzati dalla consolidante a partire dall'inizio del periodo di imposta in cui viene esercitata l'opzione e, quindi, anche in occasione del versamento degli acconti dovuti per il periodo d'imposta in cui ha inizio il consolidato. Questo significa, ad esempio, che il credito IVA riferito all'anno 2024 maturato dalla consolidata (Beta)può essere utilizzato in compensazione per versare l'acconto IRES del consolidato per il 2025, che nel caso di specie costituisce il primo anno di adesione al regime del consolidato fiscale da parte della consolidante (Alfa) e della consolidata (Beta) medesima.

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Ulteriore credito d’imposta 2025 “ZES unica mezzogiorno”

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Scadenza del 15 maggio 2026
CPB 2025-2026 sanatoria 2019-2023

Versamento terza rata (di max 10), maggiorata degli interessi dell’1,6% decorrenti dal 15.3.2026, delle imposte sostitutive da parte dei soggetti ISA che hanno aderito al CPB 2025-2026 al fine d...

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Iva Liquidazione mensile e trimestrale

Liquidazione IVA riferita ad aprile e versamento dell’imposta dovuta;liquidazione IVA riferita al primo trimestre e versamento dell’imposta dovuta maggiorata degli interessi dell’1% ...

Scadenza del 18 maggio 2026
Irpef Ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate ad aprile relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).