Ai sensi dell'art. 7 co. 1 lett. b) del DM 1.3.2028, in costanza di consolidato fiscale ex art. 117 del TUIR le società partecipanti possono trasferire alla consolidante crediti d'imposta per un ammontare non superiore all'IRES risultante, a titolo di saldo e di acconto, dalla dichiarazione dei redditi del consolidato, e comunque in misura tale da non eccedere il limite di 2.000.000,00 di euro. Si analizza il caso di una società consolidata (Beta) che matura un credito IVA anno 2024 all'interno del modello IVA 2025 e che trasferisce il medesimo al consolidato per il triennio 2025-2027 attraverso la compilazione del rigo VX6.Al riguardo, i crediti diversi dall'IRES, e dunque anche il credito IVA, possono essere:- trasferiti soltanto dopo la loro maturazione;- utilizzati dalla consolidante a partire dall'inizio del periodo di imposta in cui viene esercitata l'opzione e, quindi, anche in occasione del versamento degli acconti dovuti per il periodo d'imposta in cui ha inizio il consolidato. Questo significa, ad esempio, che il credito IVA riferito all'anno 2024 maturato dalla consolidata (Beta)può essere utilizzato in compensazione per versare l'acconto IRES del consolidato per il 2025, che nel caso di specie costituisce il primo anno di adesione al regime del consolidato fiscale da parte della consolidante (Alfa) e della consolidata (Beta) medesima.