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Cumulabilità con il credito di imposta per investimenti 4.0

Pubblicato il 04 giugno 2025 Sole24Ore, Eutekne

Il credito d'imposta per investimenti nella ZES unica Mezzogiorno ex art. 16 del DL 124/2023 è cumulabile con aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell'intensità dell'importo di aiuto più elevati consentiti dalle pertinenti discipline europee di riferimento.
Inoltre, è cumulabile, nei limiti delle spese effettivamente sostenute, con altre misure agevolative che non siano qualificabili come aiuti di Stato ai sensi dell'art. 107 del TFUE.
Ferma restando l'assenza di chiarimenti ufficiali sul punto, il credito ZES unica dovrebbe essere cumulabile, nel limite del costo sostenuto, con il credito d'imposta per investimenti in beni strumentali4.0 ex art. 1 co. 1051 ss. della L. 178/2020, trattandosi di una misura di carattere generale e non di un aiuto di Stato (cfr. risposte interpello Agenzia delle Entrate n. 360/2020 e 600/2021).
Inoltre, non risulta alcuna specifica disposizione che preclude la cumulabilità del credito ZES unica Mezzogiorno con il bonus investimenti 4.0, come invece era inizialmente previsto in relazione al credito transizione 5.0.

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Ulteriore credito d’imposta 2025 “ZES unica mezzogiorno”

Invio telematico all’Agenzia delle Entrate della comunicazione attestante di non aver usufruito del credito d’imposta “Transizione 5.0, per ottenere la maggiorazione pari al 14,6189%...

Scadenza del 15 maggio 2026
CPB 2025-2026 sanatoria 2019-2023

Versamento terza rata (di max 10), maggiorata degli interessi dell’1,6% decorrenti dal 15.3.2026, delle imposte sostitutive da parte dei soggetti ISA che hanno aderito al CPB 2025-2026 al fine d...

Scadenza del 18 maggio 2026
Iva Liquidazione mensile e trimestrale

Liquidazione IVA riferita ad aprile e versamento dell’imposta dovuta;liquidazione IVA riferita al primo trimestre e versamento dell’imposta dovuta maggiorata degli interessi dell’1% ...

Scadenza del 18 maggio 2026
Irpef Ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate ad aprile relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).