Il credito d'imposta per investimenti nella ZES unica Mezzogiorno ex art. 16 del DL 124/2023 è cumulabile con aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell'intensità dell'importo di aiuto più elevati consentiti dalle pertinenti discipline europee di riferimento.
Inoltre, è cumulabile, nei limiti delle spese effettivamente sostenute, con altre misure agevolative che non siano qualificabili come aiuti di Stato ai sensi dell'art. 107 del TFUE.
Ferma restando l'assenza di chiarimenti ufficiali sul punto, il credito ZES unica dovrebbe essere cumulabile, nel limite del costo sostenuto, con il credito d'imposta per investimenti in beni strumentali4.0 ex art. 1 co. 1051 ss. della L. 178/2020, trattandosi di una misura di carattere generale e non di un aiuto di Stato (cfr. risposte interpello Agenzia delle Entrate n. 360/2020 e 600/2021).
Inoltre, non risulta alcuna specifica disposizione che preclude la cumulabilità del credito ZES unica Mezzogiorno con il bonus investimenti 4.0, come invece era inizialmente previsto in relazione al credito transizione 5.0.